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Addio ai certificati nella Pubblica Amministrazione

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Dal primo gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non potranno né richiedere, né utilizzare certificati, ma dovranno acquisire d'ufficio le informazioni loro necessarie.
La norma è stata pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011: art.15 legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" , ed entra in vigore dal primo gennaio 2012.

I certificati si potranno utilizzare solo nei rapporti tra privati, e dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La nuova norma afferma definitivamente il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46) o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (art.47 DPR 445/2000); la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

E' necessario fare presente, onde evitare spiacevoli contestazioni allo sportello, che le certificazioni emesse dall'Anagrafe diretti ai privati sono, di norma, soggette all'imposta di bollo (Euro 14,62) e diritti di segreteria (euro 0,52) sin dall'origine, stante l'art. 1, tariffa, parte I, allegato A) al D.P.R. 26.10.1972 N. 642.
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposto di bollo quando siano individuati dalla tabella allegato B) al D.P.R. 642/1972 o dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601 o da leggi speciali successive che espressamente prevedono l'esenzione.
Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.
Sono, invece, sempre esenti da bollo e da diritti di segreteria i certificati di stato civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio)

Normativa di riferimento
• Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15.
• Codice dell'amministrazione digitale, art. 58 (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA
Gli accertamenti d'ufficio e i controlli, di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere richiesti da tutte le pubbliche amministrazione e dai privati che hanno aderito alla facoltà di accettare le autocertificazioni, tramite i seguenti recapiti.

  • Posta elettronica certificata:   demografici @ pec.comune.viagrande.ct.it
  • fax:    095.7890382

I privati che richiedono l'accertamento devono allegare copia della dichiarazione sostitutiva resa dal cittadino, contenente il consenso alla possibilità di verifica dei dati.

Si informa, altresì, che al momento la banca dati di questa anagrafe non è accessibile per via telematica, per cui non è possibile consentire l'accesso diretto previsto dall'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

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